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30 Luglio 2023

Fdp: Modifiche Nel Libro Delle Costituzioni

Il Dicastero per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica ha approvato le modifiche richieste dal XV Capitolo Generale all'art. 94 delle Costituzioni e l'introduzione di una “norma transitoria”. Entrambe riguardano gli Eremiti.

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L’attuale regolamento interno degli Eremiti orionini, denominato “Spirito e Norme degli Eremiti della Divina Provvidenza”, venne approvato nel 1999 in occasione del centenario della fondazione degli Eremiti della Divina Provvidenza. Tra le varie disposizioni presenti nel regolamento c’è quella, che fissa a due anni la durata del noviziato degli Eremiti: un anno “comune a tutti gli orionini: chierici, fratelli ed eremiti” e poi “compiuto l’anno canonico il novizio passerà all’eremo per trascorrervi un secondo anno di noviziato, allo scopo di solidificare la sua vocazione e inserirsi più direttamente nella vita della comunità” (cf art.49).

Poiché tale disposizione rappresenta in realtà una eccezione all’art. 94 delle Costituzioni FDP, secondo cui “il noviziato dura un anno intero da trascorrersi nella stessa comunità del noviziato”, all’epoca fu necessario chiedere un’autorizzazione alla Santa Sede (CIVCSVA) che concesse la deroga limitatamente ai novizi eremiti e fino alla fine del mandato del governo di allora (2004). La deroga fu in seguito rinnovata nel 2018 fino al Capitolo generale del 2022.

La questione del secondo anno di noviziato degli eremiti è stata quindi ripresa nel corso del XV Capitolo generale, durante il quale i Padri Capitolari si sono espressi favorevolmente alla modifica dell’art. 94 delle Costituzioni.

La modifica, approvata dai Capitolari e confermata dalla Santa Sede (Lettera Prot. N. T. 13-1/2012, 23/02/2023) è quindi la seguente: «[…] Il noviziato dura un anno intero da trascorrersi nella stessa comunità del noviziato. Per i novizi eremiti, il noviziato dura due anni: il primo comune a tutti gli orionini: chierici, fratelli ed eremiti, il secondo da trascorrersi nella Comunità dell’Eremo, sotto la guida del Superiore. […]»

Un altro aggiornamento che riguarda ancora le Costituzioni FDP è l’introduzione di una “norma transitoria” che stabilisce la partecipazione con diritto di voto di un rappresentante degli Eremiti al Capitolo Generale.

Anche questo tema è stato discusso nel corso del XV Capitolo Generale, avendo un religioso Eremita partecipato agli ultimi due Capitoli (XIV e XV) in qualità di invitato, senza diritto di voto. Questa partecipazione ha però fatto maturare nei Capitolari l’idea di una presenza più incisiva di questo ramo particolare della Congregazione, nell’istanza decisionale più importante di essa che è per l’appunto, il Capitolo generale.

Anche in questo caso i Padri capitolari si sono espressi favorevolmente, affidando al Consiglio generale il compito di delineare e di proporre, ad experimentum, una modalità di designazione.

Il Consiglio generale ha quindi discusso il tema durante la seduta ordinaria del 14-15 dicembre 2022, decidendo di proporre al Dicastero per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di vita Apostolica, l’inserimento di una Norma transitoria nel Capitolo XII delle Costituzioni, “Il Capitolo Generale”. Essa sarà valida fino al prossimo Capitolo generale del 2028, durante il quale sarà presentata, e al contempo sperimentata, la modalità di designazione dell’Eremita per l’approvazione.

La Norma transitoria approvata dalla Santa Sede da inserire nel Capitolo XII delle Costituzioni, dopo l’Articolo 140 “Membri” è la seguente: «Essendo quello degli Eremiti un ramo speciale della nostra Famiglia religiosa, un loro rappresentante partecipa con diritto di voto al Capitolo generale, secondo la modalità di designazione proposta ad experimentum dal Consiglio generale».

FDP